Comune di Itri


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SETTORE Urbanistica-

AVVISO PUBBLICO
Ordinanza abbruciamento sfalci da potature

 


COMUNE DI ITRI

PROVINCIA DI LATINA

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UFFICIO AGRICOLTURA

    ORDINANZA N.141 DEL 30/09/2016;

 

OGGETTOMODALITA' DI ACCENSIONE OCCASIONALE RESIDUI  VEGETALI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE (ai sensi dell'art. 256 bis comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006).

 

Periodo 01  Ottobre 2016 al 20 maggio 2017

 

ABBRUCIAMENTI RESIDUI VEGETALI

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 Agosto 2014 n. 192 è stata pubblicata la Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DL 91/2014. LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00128) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72).

 

 RITENUTO:

garantire, sul territorio comunale, un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.Lg.vo 152/2006;

 

VISTO quanto stabilito nel vigente Regolamento Regionale n. 7/2005 , art. 92 come indicazioni tecniche per i Comuni, qualora intendessero assumere ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 di gestione dei rifiuti in deroga;

 

VISTO:

- il D.lgs 267/2000 T.U. Ordinamento Enti Locali;

- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ìi. "Codice dell'Ambiente";

- il D.lgs 205/2010 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del - Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

il Decreto 17 dicembre 2009 istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti,ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'articolo 14 bis del decreto - legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. I 02 del 2009;

-l'art. 7 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.ì.;

- il T.U. delle Leggi Sanitarie del 27.07.1934;

- il Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7 di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Nonne in materia di gestione delle risorse forestali);

 

VISTA:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norne in materia di procedimento amministrativo, artt. 21 bis, 21 ter e 21 quater;

- la Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

 

Nella qualità di Autorità Sanitaria Locale;

 

O R D I N A

 

Per le ragioni meglio precisate in premessa; dal 01 Ottobre 2016 e fino al 20 Maggio 2017 , ai sensi degli art. 185 e 256 del D.Lgs. 152/2006, di consentire occasionalmente la combustione dei residui agricoli sul luogo di produzione, nella fattispecie i soli residui vegetali derivante da sfalci, potature o ripuliture proveniente da attività agricole, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente :

 

Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi:

nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti periodi e orari:

 

Dal 01.10.2016 al 20.04.2017

 

Dal sorgere del sole e fino alle 8.30;

Dalle ore 15.30 fino al tramonto;

 

Dal 21.04.2017 al 20.05.2017

 

Dal sorgere del sole e fino alle 8.30;

Dalle ore 17.00 fino al tramonto;

 

            Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;

Il terreno sui cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;

Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

 La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli dì dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura dì isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

 

             La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;

Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri,priva di vegetazione;

E' vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l’accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;

La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali implicati nella presente ordinanza è sempre vietata;

La combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi", ovvero in caso di espresso divieto dell'Autorità competenti anche con riferimento a quando dettato dall’art. 182 del D.Lgs. 152/2006;

 Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in composto o la triturazione in loco per la stessa finalità.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000.

A norma dell'art. 3 c.4 della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al T.A.R. Lazio, per incompetenza, eccesso di potere per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo della Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Itri e la sua trasmissione a :

)> Al Prefetto di Latina;

)> Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di ITRI;

)> Al Corpo di Polizia Provinciale sede distaccata di Formia;

)> Al Comando Stazione dei Carabinieri di Itri;

)> Al Corpo di Vigilanza del Parco Naturale dei Monti Aurunci - sede di Campodimele -;

)> Al Corpo di Polizia Locale;

)> Alla Provincia di Latina Settore Ecologia - Ambiente- V. Costa 04100 Latina;

)> Le Forze di Polizia sono incaricate dell 'esatta osservanza della presente ordinanza;

 

 

                  Il Sindaco

                                                                    Avv. Antonio Fargiorgio


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