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SETTORE Affari Generali

AVVISO
DAL 1 GENNAIO 2012 STOP AI CERTIFICATI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 Si informa la cittadinanza che a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° Gennaio 2012 agli Uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000). I certificati rilasciati dagli Uffici comunali relativi a stati, qualità personali e fatti sono quindi validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e sarà espressamente indicato, nei certificati stessi, che non possono essere utilizzati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Pertanto gli Uffici comunali di Anagrafe e Stato Civile possono rilasciare i certificati soltanto se diretti ad un privato. Ciò comporta che per i certificati dell'Anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, etc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo di € 14,62 (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 0,52 per ciascun documento. Le novità sul certificato sono le seguenti: è valido e dunque può essere utilmente presentato soltanto nell'ambito di rapporti tra privati, NON per un qualsiasi ufficio pubblico; gli uffici pubblici e quelli dei gestori di pubblici servizi lavorano unicamente con le autocertificazioni, anzi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni; su ogni certificato richiesto/rilasciato va apposta, a pena di NULLITÀ, la seguente dicitura: ″Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi″. Si precisa inoltre che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste Italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445) che acconsentano all'utilizzo delle stesse. L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga nessuna imposta di bollo, né diritto di segreteria e non è necessaria l'autentica della firma (si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità). Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale degli Uffici Demografici del Comune di Itri.

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