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Attività Produttive
L'art.11-bis della legge 3 agosto 2009, n.102, di conversione del decreto-legge 1°luglio 2009, n.78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", in vigore dal 19 agosto 2009, pone l'obbligo a tutti gli esercenti su area pubblica (sia su posteggio che itineranti) ad essere in regola sotto il profilo contributivo e previdenziale, attraverso il cosiddetto Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Il DURC, come è noto, è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
La norma prevede che, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune verifica la sussistenza del documento. La mancata presentazione iniziale e annuale del DURC comporta la revoca dell'autorizzazione stessa.
Quindi, tutti i soggetti interessati ad avviare (subentrare o modificare) un'attività commerciale su area pubblica sono obbligati ad esibire il DURC al momento della presentazione delle pratiche al Comune. La mancanza del DURC rende non valida la pratica presentata e se l'attività viene comunque svolta sono applicabili sanzioni pecuniarie fino a oltre 15 mila euro.
Si ricorda che il Servizio Attività Produttive è disponibile per ogni tipo di informazione e supporto. Tel.0771/732109 Referente: D.ssa Giovanna Ialongo.