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SETTORE Affari Generali

AVVISO
E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N.65 del 19.05.2020 Supplemento n. 4 - l'Ordinanza del Presidente n. Z00042 contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attivitą economiche, produttive e sociali

Nell'Ordinanza n. Z00042 sono previste misure per il riavvio delle seguenti attività:

 

A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza (19 maggio 2020) sono consentite:

a. l’attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi).

b. l’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.

 

Dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:

a. palestre e piscine;

b. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;

c. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).

 

Dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:

a. le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;

b. le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante;

c. i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.

 

Le attività di cui alla presente ordinanza devono svolgersi nel rispetto:

a. dei contenuti delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, ovvero le Linee guida in corso di predisposizione per le attività a decorrenza differita;

b. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

c. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.


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