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AVVISO

Con Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 riguardante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 70/2020) sono state adottate importanti disposizioni riguardanti i procedimenti amministrativi (art. 103).
Tale norma incide sul computo dei seguenti termini:
Comma 1: procedimenti | Comma 2: - atti abilitativi comunque denominati - provvedimenti amministrativi - certificati |
Ordinatori (es. termine ex art. 10 L. 241/90 per depositare memorie endoprocedimentali) Perentori (termine al cui decorso si genera silenzio significativo, es. termine di verifica della SCIA - termini di pagamento delle sanzioni pecuniarie) Propedeutici/endoprocedimentali (es. termine di durata dell’istruttoria di un permesso di costruire) Finali (termine finale dei procedimenti amministrativi ex art. 2 L. 241/90) Esecutivi (termini contenuto in un ordine di ripristino per dare corso all’esecuzione volontaria dello stesso) | Di validità/efficacia dell’atto |
Art. 103, comma 1:
Tale sospensione riguarda non solo le attività che necessariamente si devono concludere (ex art. 2 co. 1 L. 241/1990) con un provvedimento espresso, ma anche tutti quei procedimenti in cui la volontà dell’amministrazione possa essere espressa con un silenzio significativo (assenso-diniego)
La sospensione opera sino al 15/04/2020, per tutti quei termini:
- che alla data del 23/02/2020 erano ancora pendenti, rimanendo fermi tutti gli effetti conseguenti a termini già spirati;
- il cui decorso sia iniziato successivamente al 23/02/2020.
Salvo proroghe e considerata la peculiarità dell’istituto della sospensione rispetto a quello dell’interruzione (con la prima si ha un arresto temporaneo del decorso del termine, mentre con la seconda il termine decorre ex novo), dal 15/04/2020 ricominceranno a decorrere i termini procedimentali per il tempo residuo, fermo quello già consumatosi.
Non essendo procedimenti amministrativi ma atti privati, possono pertanto essere inoltrate le SCIA, i cui effetti sono immediati secondo quanto statuito dagli artt. 19 della L. 241/1990.
Si riporta il dispositivo normativo
Art. 103, comma 1
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”.
- Art. 103, comma 2
La disposizione attiene tanto ai provvedimenti amministrativi promanati dalla Pubblica Amministrazione quanto agli atti privati aventi natura abilitativa.
In forza del citato Decreto, pertanto:
- rimangono fermi gli effetti dei titoli scaduti prima del 31/01/2020;
- riacquistano efficacia i titoli scaduti tra il 31/01/2020 ed il 17/03/2020, i quali scadranno il 15/06/2020;
- rimangono validi fino al 15/06/2020 i titoli che avevano scadenza tra il 17/03/2020 ed il 15/04/2020.
Si riporta il dispositivo normativo
Art. 103, comma 2
“ 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.